Parte prima›Titolo quarto›Capo III
Art. 55
Mansioni superiori
In vigore dal 20 dic 1990
1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi dell' della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi degli della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di più aventi titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore anzianità nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione.
6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma 5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
7. In nessun caso può farsi luogo al conferimento di mansioni superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state attivate le procedure di mobilità, ai sensi dell', comma 2, lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate nell', commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-55