Parte prima›Titolo quarto›Capo II
Art. 51
Indennità di turno
In vigore dal 20 dic 1990
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500.
2. L'indennità di cui al comma 1, che decorre dal 1 dicembre 1990, non è cumulabile con quelle previste dall' e riassorbe l'indennità prevista dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
L'indennità di pronta disponibilità è rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennità giornaliera di L. 2.000 è corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-51