Parte primaTitolo quartoCapo II

Art. 48

Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo

In vigore dal 20 dic 1990
Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo 1. In riferimento a quanto previsto dall', comma 6, al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato un'anzianità di servizio complessiva nella posizione funzionale di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal 1› dicembre 1990, le indennità sottoindicate sono così rideterminate: Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori: A) Indennità specialistica....................... L. 2.160.000. B) Indennità di dirigenza........................ L. 1.200.000. Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi collaboratori: A) Indennità tecnico professionale............... L. 6.330.000. Vice direttori amministrativi: A) Indennità di direzione........................ L. 6.330.000. Detto beneficio è attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore amministrativo, nonché da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione dell'attività professionale, di formazione e di studio svolta, nonché sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato. 2. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 è fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorchè il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente. 3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per i singoli profili professionali interessati, il personale indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-48

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