Parte primaTitolo quintoCapo I

Art. 61

Plus orario e sua determinazione

In vigore dal 20 dic 1990
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto I, dell', del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del fondo di cui all', come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato della categoria B); b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario di riabilitazione, di vigilanza e di ispezione; c) 2 ore settimanali per il personale infermieristico. 3. Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalità e ambiti di applicazione dell'istituto. 4. Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo individuale così definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo. 5. La misura del plus orario individuale reso può trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti. 6. Fermo restando il disposto dell', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la misura del valore orario è rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico globale mensile lordo, così come determinato al comma 7, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 7. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell' è quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianità di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. È fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora più favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato è incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno stesso. 8. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti. 9. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cedenza mensile. 10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell' provvedano ad applicare l'istituto attivando le proce- dure per l'individuazione del plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttività attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sarà restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttività prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalità sono definite in sede di accordo quadro regionale. 11. In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza. 12. Al personale soggetto al plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione. 13. Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi degli , nonché al personale in congedo straordinario ai sensi degli della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza. 14. Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente a personale impegnato in attività di plus- orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante personale componente l'equipe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-61

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