Parte primaTitolo TerzoCapo II

Art. 37

Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali

In vigore dal 20 dic 1990
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 3. I dirigenti sindacali di cui all' non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-37

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