Parte primaTitolo TerzoCapo II

Art. 32

Locali per le rappresentanze sindacali

In vigore dal 20 dic 1990
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura. 2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-32

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