Parte prima›Titolo Terzo›Capo II
Art. 28
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
In vigore dal 6 apr 1995
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell' sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed all'incentivo della produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell', comma 13. Sono altresì esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell' è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all' della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalità dell' della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-28