Parte primaTitolo TerzoCapo II

Art. 34

Garanzie nelle procedure disciplinari

In vigore dal 20 dic 1990
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo