Parte prima›Titolo Terzo›Capo II
Art. 34
Garanzie nelle procedure disciplinari
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-34