Parte primaTitolo TerzoCapo II

Art. 31

Diritto di affissione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-31

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