Parte prima›Titolo Terzo›Capo II
Art. 26
Diritto di assemblea
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nell'ambito della disciplina dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria attività, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-26