Parte prima›Titolo sesto›Capo I
Art. 68
Disposizioni particolari
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aggiunto il seguente periodo:
Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalità di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.
2. Il comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.
3. Il comma 3 del' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute semprechè lo stanziamento già esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente."
4. L' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è così integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 è inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761";
b) al termine del comma 10 è inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica";
c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici";
d) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione".
5. Dopo l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti:
"La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, nè a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma".
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonché agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione funzionale medesima è attribuito, a decorrere dal 1 dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde.
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a decorrere dal 1 dicembre 1990 è inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo.
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1 dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianità nella posizione funzionale è inquadrato nel II livello retributivo.
9. Nel comma 13 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, la parola "farmacisti"è abrogata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-68