Parte secondaTitolo primoCapo IISez. II

Art. 74

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

In vigore dal 20 dic 1990
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Al fine di cui all' - relativamente ai servizi pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le di- verse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i contingenti nonché, sulla base di quanto previsto dal comma 1, i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti, unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa. 3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni indispensabili indicate nell', con contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi. 4. In conformità dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all', i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo