Art. 73 · Servizi pubblici essenziali
Parte secondaTitolo primoCapo IISez. II

Art. 73

73 / 138

Servizi pubblici essenziali

In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della professionalità medica - sono i seguenti; a) assistenza sanitaria; b) igiene pubblica; c) veterinaria; d) protezione civile. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalità di cui all', la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonché nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze;rianimazione e terapia intensiva; b) profilassi urgenti in caso di malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro; c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;Controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze; d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità sanitaria locale; e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-73