Parte seconda›Titolo primo›Capo II›Sez. II
Art. 73
73 / 138Servizi pubblici essenziali
In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della professionalità medica - sono i seguenti;
a) assistenza sanitaria;
b) igiene pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalità di cui all', la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonché nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze;rianimazione e terapia intensiva;
b) profilassi urgenti in caso di malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;
c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;Controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;
d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità sanitaria locale;
e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-73