Art. 19
Quota aggiuntiva per figli a carico
In vigore dal 23 nov 1990
1. Le somme di cui all' sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e per ogni figlio inabile senza limiti di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-19