Art. 14
Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto
In vigore dal 23 nov 1990
1. Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni.
2. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'inabilità sia derivata da parkinsonismo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-14