Art. 14

Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto

In vigore dal 23 nov 1990
1. Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni. 2. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'inabilità sia derivata da parkinsonismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-14

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