Art. 18
Pensione mensile - Ammontare
In vigore dal 23 nov 1990
1. La pensione mensile spettante al notaio è stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in più fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o più anni di esercizio.
2. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-18