Art. 23

Cessazione per destituzione

In vigore dal 23 nov 1990
1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell' per conseguire il trattamento stesso. Potrà tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione. 2. Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione può essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione. 3. Al coniuge o ai figli, precisati all', del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso è liquidato come se il notaio fosse deceduto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-23

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