Art. 23
Cessazione per destituzione
In vigore dal 23 nov 1990
1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell' per conseguire il trattamento stesso. Potrà tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.
2. Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione può essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione.
3. Al coniuge o ai figli, precisati all', del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso è liquidato come se il notaio fosse deceduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-23