Art. 22
Rivalutazione delle pensioni
In vigore dal 23 nov 1990
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.
3. La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 è determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.
4. La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono accertati dalla commissione amministratrice della Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La commissione amministratrice della Cassa può deliberare variazioni indipendentemente dal criterio di perequazione automatica previsto dal presente articolo.
6. Le deliberazioni, assunte dalla commissione amministratrice della Cassa in base al presente articolo, sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione; questa si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi dalla comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-22