Art. 20

Pensioni indirette e di riversibilità - Misura

In vigore dal 23 nov 1990
1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del notaio pensionato, o del notaio morto durante l'esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al notaio: a) coniuge superstite: 68,75 per cento; b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col notaio: con un figlio: 85 per cento con due figli: 90 per cento con tre figli: 95 per cento con quattro o più figli: 100 per cento; c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il notaio) e figli di precedente matrimonio del notaio: 55 per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli; d) orfani di entrambi i genitori: in numero non maggiore di: due: 65 per cento tre: 75 per cento quattro: 85 per cento se cinque o più: 100 per cento. 2. Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1. 3. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l'aumento è concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 3 dell'. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione è ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione è applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898. 5. La misura della pensione per gli orfani di notaio maggiori di anni 26, per i genitori di notaio e per i fratelli e sorelle aventi i requisiti indicati negli articoli 82, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione diretta riconosciuta al dante causa: a) sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela: 30 per cento; b) per tre aventi lo stesso rapporto di parentela: 40 per cento; c) per quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 50 per cento; d) oltre quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 60 per cento. 6. In caso di più aventi diritto la pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali. 7. Qualora il diritto alla pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive, restando acquisite ai primi richiedenti le somme già percepite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-20

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