Art. 17
Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 23 nov 1990
Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'
della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75 anno di età hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.
2. Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'.
3. Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili è stato svolto in concomitanza con una delle attività incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.
5. In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennità di cessazione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-17