Art. 16
Pensione - Computo anzianità
In vigore dal 23 nov 1990
1. L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio è stato iscritto per la prima volta a ruolo.
2. Non è computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.
3. Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.
4. La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entità della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, è commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-16