Art. 11

Pensione speciale di guerra

In vigore dal 23 nov 1990
1. Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermità causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra. 2. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provocò la lesione o l'infermità si verificò dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso. 3. La pensione è liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo