Art. 11
Pensione speciale di guerra
In vigore dal 23 nov 1990
1. Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermità causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.
2. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provocò la lesione o l'infermità si verificò dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso.
3. La pensione è liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-11