Art. 9

Pensione di anzianità e di inabilità

In vigore dal 23 nov 1990
1. Ha diritto a pensione il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni: a) per raggiungimento del limite di età; b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; c) dopo trenta anni di esercizio; d) dopo venti anni di esercizio, quando abbia raggiunto 65 anni di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-9

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