Art. 8
Assegno di integrazione - Controlli
In vigore dal 23 nov 1990
1. La Cassa nazionale del notariato può eseguire controlli, con i mezzi che riterrà più opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.
2. In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.
3. Inoltre dovrà essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-8