Art. 3
Iscrizione alla Cassa
In vigore dal 23 nov 1990
1. Il diritto alle provvidenze della Cassa è acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.
2. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.
3. Il presidente del consiglio notarile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato:
a) la data di iscrizione a ruolo del notaio;
b) la data di cancellazione dal ruolo del notaio;
c) il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-3