Art. 3

Iscrizione alla Cassa

In vigore dal 23 nov 1990
1. Il diritto alle provvidenze della Cassa è acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo. 2. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio. 3. Il presidente del consiglio notarile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato: a) la data di iscrizione a ruolo del notaio; b) la data di cancellazione dal ruolo del notaio; c) il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-3

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