Art. 4

Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione

In vigore dal 23 nov 1990
1. Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede è corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno è elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonché per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale. 2. L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all' della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso. 3. Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-4

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