Art. 2

Modalità di impiego dei contributi

In vigore dal 23 nov 1990
1. La Cassa nazionale del notariato in ciascun esercizio: a) preleva dai contributi riscossi l'importo occorrente per i pagamenti degli assegni d'integrazione, degli assegni scolastici, di quelli assistenziali, delle spese di amministrazione e di ogni altro onere a suo carico, esclusi i pagamenti riguardanti il trattamento di quiescenza; b) apporta il rimanente ammontare dei contributi al relativo accantonamento temporaneo costituito per l'onere del trattamento di quiescenza, unitamente alle rendite dei contributi capitalizzati di detto accantonamento; c) preleva dall'accantonamento dei contributi capitalizzati, con imputazione su quelli meno recenti e sulle relative rendite, le somme occorrenti per far fronte all'onere del trattamento di quiescenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-2

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