Art. 7

Assegno di integrazione - Modalità per la concessione

In vigore dal 23 nov 1990
1. Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente. 2. La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'. 3. Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio. 4. Nella domanda il notaio deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) l'ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell'anno, eventualmente distinti per ciascun distretto; b) la data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione, qualora tali elementi siano necessari per la determinazione dell'integrazione; c) qualora il richiedente abbia esercitato nell'anno il coadiutorato, l'importo dell'onorario o degli onorari, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante, nel periodo o nei periodi di coadiutorato, dai repertori del notaio o dei notai coadiuvati. 5. Alla domanda di cui al comma 4 il notaio deve unire dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale, sotto la propria responsabilità, deve specificare: a) di avere assistito personalmente o a mezzo di coadiutore la propria sede nei giorni e nelle ore stabiliti dalla corte d'appello; b) le eventuali interruzioni di servizio di cui all', precisandone il periodo e le motivazioni; c) l'inesistenza a suo carico di casi di limitazione dell'integrazione, ivi compreso il periodo od i periodi in cui abbia eventualmente esercitato il coadiutorato, precisando in tal caso il nome del notaio o dei notai coadiuvati. 6. Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa. 7. Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno. 8. La Cassa nazionale del notariato può richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre può disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-7

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