Art. 1

Compiti di istituto

In vigore dal 23 nov 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l' della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990; Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidità per i notai in esercizio; Ritenuto, altresì, che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all' della legge 3 agosto 1949, n. 577, non è tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . Compiti di istituto 1. La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai: a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nonché alla corresponsione della pensione di invalidità; c) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai in esercizio o in pensione; d) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico. 2. La Cassa può concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-1

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