Art. 12

Campagne di guerra e benemerenze militari

In vigore dal 23 nov 1990
1. L'anzianità di esercizio maturata è accresciuta, ai fini della pensione, in funzione delle benemerenze acquisite, secondo il seguente prospetto: a) campagne di guerra: 2 anni per ciascuna; b) medaglie d'oro: 3 anni per ciascuna; c) medaglie d'argento: 2 anni per ciascuna; d) medaglie di bronzo: 1 anno per ciascuna; e) mutilazioni e invalidità iscritte alla I categoria (grandi invalidi con o senza assegno di accompagnamento): 4 anni; f) mutilazioni e invalidità iscritte alla II, III e IV categoria: 2 anni; g) mutilazioni e invalidità iscritte alle successive quattro categorie: 1 anno; h) croce di guerra al valor militare: 1 anno. 2. Le anzianità convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili nè ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione nè ai fini dell'indennità di cessazione. 3. Resta a carico degli interessati l'onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-12

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