Art. 15

Pensione speciale di riversibilità e indiretta

In vigore dal 23 nov 1990
1. La pensione speciale riconosciuta al notaio dagli è estesa al coniuge superstite e agli orfani del notaio individuati all'. 2. In caso di morte del notaio in esercizio l'avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare alla Cassa, nel termine di decadenza di cinque anni alla data del decesso del dante causa, domanda corredata dalla documentazione necessaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-15

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