Art. 9
9 / 35Pensione di anzianità e di inabilità
In vigore dal 23 nov 1990
1. Ha diritto a pensione il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni:
a) per raggiungimento del limite di età;
b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni;
c) dopo trenta anni di esercizio;
d) dopo venti anni di esercizio, quando abbia raggiunto 65 anni di età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-9