Art. 19 · Quota aggiuntiva per figli a carico

Art. 19

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Quota aggiuntiva per figli a carico

In vigore dal 23 nov 1990
1. Le somme di cui all' sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e per ogni figlio inabile senza limiti di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-19