Art. 24
Prescrizione delle rate di pensione
In vigore dal 23 nov 1990
1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione verrà erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-24