Art. 27
Trattamento di quiescenza - Decorrenza
In vigore dal 23 nov 1990
1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dall', dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare salvo le disposizioni previste all'.
2. La cessazione per dispensa diviene definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nei confronti del notaio che sia inabilitato all'esercizio perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, la commissione amministratrice potrà fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-27