Art. 32
Modalità e termini di pagamento
In vigore dal 23 nov 1990
1. Le mensilità di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalità stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.
2. L'indennità di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.
3. Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennità di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento.
4. Per l'operatività delle norme di cui al comma 3 è necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-32