Art. 29
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
In vigore dal 23 nov 1990
1. I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale è rimasto privo di legale rappresentante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-29