Art. 29 · Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

Art. 29

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Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

In vigore dal 23 nov 1990
1. I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale è rimasto privo di legale rappresentante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-29