Art. 25
Inabilità all'esercizio - Riconoscimento
In vigore dal 23 nov 1990
1. Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacità al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell'interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.
2. La commissione, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilità, dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dalla commissione stessa.
3. Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara se tali alterazioni o disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente o soltanto parziale o temporaneo.
4. Occorrendo, a giudizio insindacabile della commissione una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dalla commissione stessa.
5. Il notaio sottoposto agli accertamenti medici può essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-25