Art. 26
Indennità di cessazione
In vigore dal 23 nov 1990
1. Al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni o, in mancanza, al coniuge superstite o ai figli spetta, qualora abbiano diritto a pensione, un'indennità di cessazione una volta tanto nella misura di dieci dodicesimi della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei cinque anni più favorevoli del decennio solare precedente la cessazione quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni. Tale indennità è aumentata di un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo oltre i dieci. La frazione d'anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.
2. Per i casi di concorso fra più aventi diritto si applicano le disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tale articolo si devono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.
3. L'indennità di cui al presente articolo è dovuta al notaio riammesso all'esercizio della professione dopo esserne cessato, in ragione di un dodicesimo per ogni anno dell'ultimo esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-26