Art. 24 · Prescrizione delle rate di pensione

Art. 24

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Prescrizione delle rate di pensione

In vigore dal 23 nov 1990
1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne. 2. Decorso tale termine, la pensione verrà erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti. 3. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-24