Capo II
Art. 38
Riorganizzazione del servizio di recapito
In vigore dal 21 nov 1990
1. Una quota dell'incremento del fondo di incentivazione di cui all', non inferiore a lire 10 miliardi, è destinata alla elaborazione ed all'attuazione di un progetto di ristrutturazione del servizio di recapito.
2. In caso di mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della competente sezione circoscrizionale del collocamento per un periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988, attuativo dell' della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini di assicurare il recapito della corrispondenza postale e telegrafica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-38