Capo II

Art. 35

Orario di servizio

In vigore dal 21 nov 1990
1. Qualora il dipendente, raggiunto il proprio ufficio, sia inviato, per eventi non programmati e non programmabili, in altra sede di lavoro ubicata nell'ambito della circoscrizione dell'Organo di applicazione, il tempo occorrente per il viaggio di andata e per l'eventuale rientro al proprio ufficio è considerato compreso nell'orario di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-35

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