Capo II
Art. 30
Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
In vigore dal 21 nov 1990
1. Il fondo di incentivazione di cui all', relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennità oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilità.
2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue:
a) lire 500 milioni e 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 104 e 126 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1990, concernenti i compensi per lavoro straordinario per il personale amministrativo e tecnico;
b) lire 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti del capitolo concernente il compenso per premio industriale.
3. La rivalutazione delle indennità e dei compensi indicati nel comma 1 è stabilita nelle seguenti misure lorde:
a) indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7: quaranta per cento;
b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento;
c) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa: lire 1.400 al giorno;
d) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida automezzi: lire 1.200 al giorno;
e) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.
5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede:
a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la misura base del premio industriale;
b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dalla esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-30