Capo II

Art. 29

Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il fondo di incentivazione, di cui all', per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue è destinato alla rivalutazione dell'indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa. 2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue: a) lire 15 miliardi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di rideterminazione degli organici previste dall', conseguenti a riduzione del compenso di intensificazione; b) lire 9 miliardi, lire 2,2 miliardi, lire 9,2 miliardi e lire 1,6 miliardi per riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli nn. 103, 110, 138 e 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1990, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, di intensificazione e di abbinamento. 3. La rivalutazione delle indennità e dei compensi indicati nel comma 1 è stabilita nelle seguenti misure lorde: a) indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21,00 alle ore 7,00: quaranta per cento; b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento; c) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269: lire 1.400 al giorno; d) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito ed alla guida di automezzi: lire 1.200 al giorno; e) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990. 5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. 6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede: a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la "misura base" del premio industriale; b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dall'esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso; c) alla rideterminazione degli uffici, servizi e settori, nei confronti del cui personale possa essere confermata l'erogazione di compensi di intensificazione in relazione alla natura dell'attività svolta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-29

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