Capo I

Art. 23

Fondo incentivazione

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è incrementato di una quota pari allo 0,65 del monte retributivo relativo all'anno precedente. 2. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legisla- tive, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
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