Capo II

Art. 59

Indennità di turno

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in /./L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-59

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