Capo II

Art. 54

Guida veicoli a motore

In vigore dal 21 nov 1990
1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, semprechè in possesso dei requisiti previsti, può essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennità (gruppo III).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-54

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