Capo II
Art. 54
Guida veicoli a motore
In vigore dal 21 nov 1990
1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, semprechè in possesso dei requisiti previsti, può essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennità (gruppo III).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-54