Capo II

Art. 53

Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, è applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale può ottenere, a domanda e semprechè esista disponibilità di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-53

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