Capo II
Art. 58
Guida veicoli a motori
In vigore dal 21 nov 1990
1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta può essere affidata, semprechè in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennità di rischio. Il conseguente provvedimento è adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-58